Art. 2.
(Compiti dell'Associazione nazionale alpini).

      1. L'Associazione nazionale alpini promuove, d'intesa con il Ministero della difesa, che a tale fine ne supporta l'attività, il reclutamento volontario nei reparti delle truppe alpine, secondo il criterio del reclutamento regionale tipico degli stessi reparti, con particolare attenzione al reclutamento nelle zone dell'arco alpino, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 2004, n. 226, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.